stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 maggio 1941, n. 422

Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. (041U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-6-1941
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con  R.
decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' sostituito dal seguente: 
 
  « Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno,  e'  pubblicata  la
tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico. 
 
  « E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo  diverso
da quello indicato nella tariffa. 
 
  « La tariffa indica lo sconto che i farmacisti  debbono  concedere,
sui  prezzi  stabiliti,  agli  enti  pubblici  o  privati,  '  aventi
finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti,
contratti  collettivi,  statuti  o   tavole   di   fondazione,   alla
somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. 
 
  « Il prezzo di vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali,
dei  prodotti  opoterapici  e  biologici,  dei  fermenti  solubili  o
organizzati e, in genere, di tutti i  prodotti  affini,  nonche'  dei
sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli  semplici  e  derivati,
deve essere segnato sull'etichetta. 
 
  « E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali  e
dei  prodotti  suddetti  a   prezzo   diverso   da   quello   segnato
sull'etichetta. 
 
  « Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati
nel 3°  comma.  Il  Ministro  per  l'interno,  con  proprio  decreto,
determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. 
 
  « Il contravventore alle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda da lire cinquecento a  duemila  e,  in  caso  di
recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. 
 
  « Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la
chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso  di  recidiva,  puo'
dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio  a  termini
dell'art. 113 ».