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LEGGE 20 marzo 1941, n. 366

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (041U0366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-5-1941 al: 1-3-1997
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Art. 1



La raccolta, il trasporto e lo smaltimento (utilizzazione o dispersione e distruzione) dei rifiuti urbani assumono, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro, carattere di interesse pubblico.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge, sono considerati rifiuti solidi urbani:

a) le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);
b) le immondizie ed, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).