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LEGGE 11 marzo 1941, n. 178

Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (041U0178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-4-1941 al: 20-1-1943
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, 631, già prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtù del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successivamente al 31 dicembre 1940-XIX, con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1942-XXI.

Qualora la cessione o la costituzione in pegno di crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura, in carta libera ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a metà.

Le dette autenticazioni sono esenti da tassa di bollo non sono soggette a registrazione.

Le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette all'imposta fissa di registro di L. 20, anche quando siano compiute a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dall'Ente finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - LISSIA - PUTZOLU

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-X1X, n. 76)

MUSSOLINI