stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1941, n. 142

Proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti. (041U0142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-3-1941 al: 19-5-1945
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;
Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Viste

le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri delle corporazioni, delle finanze, della grazia e giustizia, dei lavori pubblici e della cultura popolare in data 23 febbraio 1941-XIX; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È prorogato per tutta la durata dell'attuale stato di guerra il divieto stabilito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, di aumentare:

a) i prezzi che alla data del 30 luglio 1940-XVIII risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas ed energia elettrica per qualunque uso, come pure i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n.1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, delle forniture e prestazioni di qualsiasi specie;

b) i prezzi praticati al 30 luglio 1940-XVIII per le merci, i servizi, le somministrazioni, le consumazioni, le forniture e le prestazioni per cui non siano stati fissati prezzi massimi ufficiali;

c) i prezzi praticati alla data dei 30 luglio 1940-XVIII dagli alberghi, dalle pensioni, dalle locande, dai ristoranti, dalle trattorie, dalle case e stabilimenti di cura, nonché dai pubblici esercizi e dai sublocatori e dagli affittacamere;

d) i salari, gli stipendi, i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori d'opera, ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

e) le tariffe, comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative e da accordi economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione;

f) i compensi, assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente al 30 luglio 1940-XVIII e corrisposti sotto qualsiasi forma agli amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari e liquidatori di società commerciali, enti o istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

La validità dei contratti collettivi di lavoro o delle norme equiparate vigenti al 30 luglio 1940-XVIII è prorogata di diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Per le forniture di acqua, gas ed energia elettrica, per qualunque uso, l'utente ha diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra alla proroga dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima.

Eguale diritto spetta all'assicurato per la proroga dei contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.