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REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1941, n. 27

Finanziamento delle spesi straordinarie per esigenze belliche. (041U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1941, n. 289 (in G.U. 03/05/1941, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-2-1941 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facoltà di ripartire in annualità costanti posticipate, capitalizzate al tasso ufficiale di sconto aumentato del 0,50 %; fino ad un massimo di 10 annualità, i pagamenti relativi a contratti stipulati o da stipulare e a commesse disposte o da disporre, d'importo non inferiore a 20.000.000 di lire, dai Ministeri stessi, entro i limiti delle autorizzazioni ad assumere impegni, già concesse e che saranno concesse con leggi successive, per lavori, servizi o prestazioni occorrenti alle esigenze straordinarie della difesa nazionale.

Per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non può farsi luogo alla ripartizione di che al comma precedente quando la somma ancora dovuta dall'Amministrazione risulti inferiore a 5.000.000 di lire.