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REGIO DECRETO 16 dicembre 1940, n. 1957

Norme integrative e regolamentari per l'attuazione della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra. (040U1957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 29 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, delle corporazioni, dell'Africa italiana, dell'agricoltura e delle foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La domanda di risarcimento dei danni per la perdita e la distruzione, anche parziale, o il deterioramento di cose mobili o immobili deve essere redatta in doppio esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione e contenere la descrizione dei beni danneggiati distintamente per categoria, con l'indicazione del valore venale in comune commercio che gli stessi avevano nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, se trattasi di immobili, ovvero al momento del danno, se trattasi di mobili, e con l'indicazione dell'indennità che viene chiesta per ognuno di essi.

Si considerano immobili, agli effetti della valutazione del danno risarcibile, i terreni, i fabbricati e gli altri beni che la legge civile considera come immobili per natura, mentre sono da considerare come mobili tutte le cose e i beni che la legge stessa considera come immobili per destinazione.