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REGIO DECRETO 25 novembre 1940, n. 1955

Norme di attuazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, circa il conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e lo scioglimento dell'Istituto per il credito navale. (040U1955)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 25-2-1941
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA. 
 
  Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 1003; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del  Governo  Presidente
del  Comitato  dei  Ministri  per  la  difesa  del  risparmio  e  per
l'esercizio del credito; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo scioglimento dell'Istituto per il credito navale e  il  trapasso
di diritto di  tutte  le  sue  attivita'  e  passivita'  all'Istituto
Mobiliare Italiano (I.M.I.) a norma dell'art. 2 della legge 21 maggio
1940-XVIII, n. 657, ha effetto con la data del 30 giugno  1940-XVIII.
Con tale data si intendono pertanto trasferiti all'Istituto Mobiliare
Italiano (I.M.I.) anche tutte le facolta', i diritti, i  privilegi  e
le garanzie relativi alle operazioni compiute  dall'Istituto  per  il
credito navale e all'esercizio del credito  navale,  ivi  compresi  i
diritti ai contributi a qualsiasi titolo concessi dallo Stato. 
 
  Con  la  data  stessa  il  pagamento  delle   obbligazioni   emesse
dall'Istituto per  il  credito  navale  viene  assunto  dall'Istituto
Mobiliare Italiano (I.M.I.), restando immutate le norme fissate nelle
condizioni  di  emissione  delle   obbligazioni   stesse   e   quelle
concernenti benefici tributari. 
 
  I pubblici uffici  marittimi  e  gli  altri  uffici  pubblici  sono
autorizzati ad annotare, a richiesta dell'Istituto Mobiliare Italiano
(I.M.I.), il trasferimento a favore di  quest'ultimo  delle  garanzie
costituite a favore dell'Istituto per il credito navale.