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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal: 23-2-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938,  n.  2138,  concernente
l'unificazione  e   la   semplificazione,   dal   1°   luglio   1939,
dell'accertamento e della riscossione  dei  contributi  dovuti  dagli
agricoltori e dai lavoratori  dell'agricoltura  per  le  associazioni
professionali,  per  l'assistenza  malattia,  per   l'invalidita'   e
vecchiaia, per la tubercolosi, per la  nuzialita'  e  natalita',  per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni  sul  lavoro  e  per  la
corresponsione degli assegni familiari; 
 
  Visto il R. decreto 9 febbraio 1939, n. 363, che stabiliva, a norma
del  4°  comma   dell'articolo   unico   del   sopra   citato   Regio
decreto-legge, le modalita' per l'accertamento dei detti  contributi,
limitatamente al secondo semestre  1939,  nonche'  le  modalita'  per
l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura per il detto anno; 
 
  Visto l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, che  converte  in
legge il R. decreto-legge 28  novembre  1938,  numero  2138,  con  la
seguente  modificazione:  «Nell'articolo  unico,  primo  comma,  alle
parole: a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole:  a
decorrere dal 1° gennaio 1940»; 
 
  Ritenuta la necessita', a seguito della cennata  modificazione,  di
determinare le modalita' per l'accertamento dei mentovati  contributi
dovuti dal 1° gennaio 1940 e per l'accertamento, dalla  stessa  data,
dei lavoratori dell'agricoltura; 
 
  Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' di reparto degli
stessi contributi per gli Enti interessati; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
                    Accertamento dei contributi. 
 
  I  contributi   dovuti   dagli   agricoltori   e   dai   lavoratori
dell'agricoltura per le Associazioni professionali, per  l'assistenza
malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi,  per  la
nuzialita'  e  natalita',  per  l'assicurazione  obbligatoria   degli
infortuni sul lavoro in agricoltura e  per  la  corresponsione  degli
assegni familiari, sono accertati in confronto di ciascun agricoltore
sia per cio' che concerne i contributi  dovuti  in  proprio  sia  per
quanto riguarda i contributi dovuti, salvo  rivalsa,  per  conto  dei
dipendenti lavoratori.