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REGIO DECRETO 5 dicembre 1940, n. 1798

Disposizione transitoria per il passaggio nella categoria dei permanenti degli operai temporanei in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato. (040U1798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul'trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-111, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925-IV, n. 2398, 7 luglio 1927-V, n. 2035 e 8 gennaio 1931-1X, n. 41, con cui vennero variate le tabelle allegate al regolamento anzidetto;
Visto il R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 279;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 279, è consentito, in deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 18 del regolamento per i salariati dello Stato approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, il passaggio nella categoria dei permanenti, con le norme del suddetto Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 279, degli operai temporanei in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato che abbiano superato l'età di 45 anni, se uomini, e di 40 anni, se donne, purché il servizio prestato da temporaneo valutabile per la pensione, congiunto a quello che potrebbero ancora prestare, se mantenuti in servizio fino al, compimento del 68° anno di età, se uomini, o del 63° anno, se donne, raggiunga almeno 20 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 50. - MANCINI