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LEGGE 28 novembre 1940, n. 1727

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni. (040U1727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino fisssati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonché per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonché delle forniture e prestazioni per le quali non siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-1941. Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni colturali e ad eseguire le normali concimazioni.

Il conduttore di fondi rustici, non ha diritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° del presente articolo quando alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi uno dei seguenti casi:

1° che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione;

2° che esso abbia effettuato nel fondo, in base al suo contratto o alla consuetudine, una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, sempre che tali lavori siano in misura prevalente rispetto a quelli dello stesso genere che eventualmente abbia eseguito anche il conduttore cessante.

In ogni caso il conduttore che usufruisce del fondo per la nuova annata agraria deve rimborsare all'altro l'importo dei lavori da questo eseguiti, sempre relativamente alla detta annata, per la normale conduzione del fondo stesso.

In caso di contestazione tra il vecchio ed il nuovo conduttore circa il concorso delle circostanze previste dai predetti numeri 1° e 2° il prefetto provvede con suo decreto, previo accertamento delle condizioni stesse da farsi dalla Commissione, di cui alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895.

Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati.
In tale caso però il nuovo canone di affitto, non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del sessanta per cento e per la città di Venezia del sessantacinque per cento.

Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento, eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Nulla è innovato all'art. 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano e alle disposizioni dell'art. 39 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonché pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sublocatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941-XIX.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da, ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono amentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

È fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

È ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purché gli edifici non richiedano l'impiego di cemento, di ferro e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Per le demolizioni rese indispensabili per i servizi ferroviari possono essere concesse deroghe al divieto di demolizione dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 8.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purché sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 9.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Art. 10.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - PAVOLINI - TASSINARI - GRANDI - HOST VENTURI - DI
REVEL - GORLA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI