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REGIO DECRETO 6 dicembre 1940, n. 1663

Riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra. (040U1663)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-12-1940 al: 5-5-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA.
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;
Visti i Regi decreti 26 luglio 1929-VII, n. 1449, e 23 giugno 1930-VIII, n. 1042, riguardanti il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929-VII, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del Servizio chimico militare, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 338;
Vista la legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile del Servizio chimico militare;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, Concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1934-XIII, n. 2198, concernente la riduzione di un posto di grado decimo nel ruolo degli assistenti del genio militare;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2136;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, 531, concernente aumento del ruolo organico dei ragionieri di artiglieria, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2146;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1627, che conferisce l'autonomia amministrativa e contabile agli enti del Regio esercito dislocati nelle Isole italiane dell'Egeo, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2226;
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da comandarsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei Corpi d'armata;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 978, portante aumento dei ruoli organici dei capi tecnici e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;
Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1039, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tabella organica della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della guerra (gruppo A), stabilita dal R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, e modificata dal R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, dal R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851, e dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1039, è sostituita dalla seguente:


Numero dei posti per
funzionari funzionari
Grado civili militari
4° Direttori generali ............ 3 (a) 9 (b) (c) (d)
5° Ispettori generali ............ 12 1 (d)
6° Direttori capi divisione....... 28 17 (d)
7° Capi sezione .................. 40 10 (d)
8° Consiglieri ................... 50 26 (d)
9° Primi segretari................ 57 15 (d)
10° Segretari......................\
> 114 --
11° Vice segretari................./
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304 78

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(a) Uno dei posti è riservato al funzionario civile comandato al Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851.

(b) Dei quali uno è riservato al Capo dell'Ispettorato superiore dei servizi tecnici che può essere un generale di corpo d'armata o di divisione.

(c) Dei quali uno può essere ricoperto da un funzionario civile, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

(d) Ufficiali fuori quadro o compresi negli organici delle varie armi, fissati dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito.