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REGIO DECRETO 21 ottobre 1940, n. 1590

Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio «Luigi Bocconi» di Milano. (040U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-12-1940 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della libera Università di economia e commercio «Luigi Bocconi» di Milano, approvato con il R. decreto 8 marzo 1925-III, n. 547, e modificato con il R. decreto 2 dicembre 1928-VII, n. 3108 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della libera Università di economia e commercio «Luigi Bocconi» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente: Gli articoli 15 e 21 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 1

«Art. 15. - Concorrono alla costituzione del fondo:

a) l'Università con un contributo pari all'8 % dello stipendio di ciascun impiegato, più il premio per l'assicurazione di cui appresso;

b) ciascun impiegato, per il quale non sia obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con la trattenuta del 4 % sullo stipendio.

Art. 21. - Dal contributo dell'Università sarà dedotto l'eventuale contributo a suo carico per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La Commissione amministrativa può concedere all'impiegato, per motivi da essa riconosciuti giustificati, di prelevare una parte o anche la totalità del fondo accumulato a suo favore sulla partita B.

L'impiegato ha facoltà di prelevare dalla partita B il premio per un'assicurazione in caso di morte o mista o per una assicurazione di rendita vitalizia differita».

Art. 29. - Il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; tuttavia alla fine del primo anno gli studenti debbono sostenere un colloquio col professore della materia; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo».

Gli articoli 32, 35, 36 e 38 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«Art. 32. - Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non può essere ammessa sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Sono da considerarsi insegnamenti propedeutici:

l'economia politica corporativa e la statistica rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario, alla politica economica e finanziaria, all'economia e politica agraria, all'economia dei trasporti e all'economia e finanza delle imprese di assicurazione;

la ragioneria generale ed applicata (1° anno) rispetto alla tecnica bancaria e professionale, alla tecnica industriale e commerciale, alla tecnica del commercio internazionale;

le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al diritto commerciale, al diritto industriale, al diritto internazionale, al diritto corporativo e diritto del lavoro, al diritto processuale civile, al diritto amministrativo e alla legislazione bancaria;

l'economia politica corporativa rispetto al diritto corporativo e diritto del lavoro;

le istituzioni di diritto pubblico rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario;

la scienza delle finanze e diritto finanziario rispetto alla politica economica e finanziaria;

la tecnica industriale e commerciale rispetto alla tecnica del commercio internazionale;

la matematica generale rispetto alla matematica finanziaria.

Art. 35. - All'istituto possono essere iscritti, in seguito a concorso, gli studenti del 3° e 4° anno e i laureati della Università Bocconi. Possono essere iscritti anche i laureati di ogni altra Facoltà.

Il concorso è per titoli, in base ai risultati degli esami di profitto e di laurea, ed è giudicato da una commissione composta di tre membri designati dal Consiglio della Facoltà.

Il numero di coloro che possono essere iscritti è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il direttore dell'istituto.

Per i laureati dell'Università Bocconi la tassa d'iscrizione è di L. 200 annue; per gli altri laureati la tassa è di L. 500 annue; sono esonerati dalla tassa d'iscrizione coloro che hanno ottenuto un assegno totale della cassa scolastica.

Art. 36. - Alla fine del corso biennale gli iscritti sostengono un esame in forma di colloquio e conseguono un attestato degli stadi compiuti e del profitto riportato.

Per il rilascio dell'attestato gli iscritti debbono pagare una tassa di L. 100.

Art. 38. - Fanno pure parte dell'Università: gli istituti di statistica, di politica economica e finanziaria, di storia economica, di geografia economica, di assicurazioni, di diritto commerciale comparato, di diritto pubblico e corporativo, di ricerche tecnico-commerciali e di ragioneria, di merceologia».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1940-XIX

Atti del Governo, registro 427, foglio 66. - MANCINI