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REGIO DECRETO 17 settembre 1940, n. 1567

Norme per l'esecuzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (040U1567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1955)
Testo in vigore dal:  7-12-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, concernente aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
Viste le norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, approvato con decreto Ministeriale 18 aprile 1936-XIV, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo;
Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 325, sulla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, sulla validità, dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi od Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;
Visto il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, n. 1100, che dispone l'abrogazione del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, suindicato;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII n. 1772, sul servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi o Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti anteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali, ruolo comando), in materia di avanzamento degli ufficiali, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.