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REGIO DECRETO 17 settembre 1940, n. 1567

Norme per l'esecuzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (040U1567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1955)
Testo in vigore dal: 7-12-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25  gennaio  1937-XV,  n.  116,
convertito  nella  legge  7  giugno  1937-XV,  n.   993,   che   reca
modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza; 
  Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII,  n.  234,  concernente  aumento
degli  organici,  reclutamento  degli   ufficiali   di   complemento,
avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa  e  delega  al
Governo per  la  pubblicazione  del  testo  unico  dei  provvedimenti
legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza; 
  Vista  la  legge  7  giugno  1934-XII,   n.   899,   e   successive
modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito; 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  7   giugno
1934-XII, n. 899, successive  modificazioni,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito, approvato con  R.  decreto  20  gennaio
1938-XVI, n. 226, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  16  giugno  1935-XIII,  n.  1026,  e   successive
modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito; 
  Viste le norme per la prima  applicazione  della  legge  16  giugno
1935-XIII, n. 1026, e successive  modificazioni,  sullo  stato  degli
ufficiali del Regio esercito, approvato con decreto  Ministeriale  18
aprile 1936-XIV, e successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1567, che  stabilisce
i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli  ufficiali
in congedo; 
  Visto il R. decreto  29  luglio  1937-XV,  n.  1494,  e  successive
modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei  punti  per  la
classifica dei capitani, maggiori e  tenenti  colonnelli,  prescritta
dall'art. 47 della legge 7 giugno  1934-XII,  n.  899,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV,  n.  1045,  convertito
nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 325, sulla validita' del servizio
prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del  Regio  esercito  ai
fini dell'avanzamento e del trasferimento nel Servizio o nel Corpo di
stato maggiore; 
  Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766,  sulla  validita',
dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del  Regio  esercito
presso Comandi od Enti militari predisposti  per  esigenze  speciali,
validi per l'avanzamento e per il trasferimento nel  Servizio  o  nel
Corpo di stato maggiore; 
  Visto il R. decreto  6  luglio  1939-XVII,  n.  1100,  che  dispone
l'abrogazione del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, suindicato; 
  Visto il R. decreto 12 ottobre  1939-XVII  n.  1772,  sul  servizio
prestato dagli ufficiali del Regio esercito  presso  Comandi  o  Enti
approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e  per  il
trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore; 
  Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali  del
Regio esercito, approvato con R.  decreto  15  settembre  1932-X,  n.
1514, e successive modificazioni; 
  Visto il  regolamento  sullo  stato  dei  sottufficiali  del  Regio
esercito, approvato con  R.  decreto  31  gennaio  1907,  n.  145,  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato
con R. decreto 24 giugno 1929-VII, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  Al  Corpo  della  Regia  guardia  di  finanza   si   applicano   le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti anteriormente al  1°
gennaio 1940-XVIII per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali,
ruolo comando), in materia di avanzamento degli ufficiali,  di  stato
degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali  e  di  disciplina,  con   le
modificazioni di cui agli articoli seguenti.