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REGIO DECRETO 25 agosto 1940, n. 1411

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. (040U1411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 5-11-1940
al: 18-3-2005
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 24  febbraio  1939,  n.  317,  convertito
nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  recante  disposizioni   per
l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di
invenzioni, di modelli e di marchi; 
 
  Visti gli articoli 1, 3 e 5  del  R.  decreto-legge  anzidetto,  in
forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n.  1602,
deve essere attuato separatamente per materia; 
 
  Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in  forza  dei  quali,  mediante
Regi decreti, devonsi riunire, in  appositi  testi,  le  disposizioni
legislative da attuare in ciascuna materia; 
 
  Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re
sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi
di disposizioni legislative; 
 
  Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n.  1127,  che  reca  il  testo
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per  invenzioni
industriali; 
 
  Visto il R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e il testo,  con  esso
approvato, delle disposizioni regolamentari nella  anzidetta  materia
dei brevetti per invenzioni industriali; 
 
  Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R.
decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di
modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato  per  gli
affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia  e
giustizia, per  le  finanze,  per  la  guerra,  per  la  marina,  per
l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  R.  decreto  29  giugno  1939,  n.   1127,   sulle   invenzioni
industriali, oltre che a  tali  invenzioni,  si  applica  anche  alla
materia: 
 
  - dei modelli di utilita'; 
 
  - dei modelli e disegni ornamentali. 
 
  Tuttavia le disposizioni del richiamato R. decreto 29 giugno  1939,
n. 1127, spiegano effetto nella  anzidetta  materia  in  quanto  tale
decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni
degli articoli che seguono.