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REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 1310

Determinazione delle mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici. (040U1310)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1940
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Testo in vigore dal: 10-10-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti gli articoli 99, 135, 140, 192 e 358 del  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
 
  Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visti gli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto 31  maggio  1928,  n.
1334, approvativo del regolamento per  l'esecuzione  della  legge  23
giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle  arti  ausiliarie  delle
professioni sanitarie; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il parere della  Corporazione  delle  professioni  e  delle
arti; 
 
  Udito il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di provvedere alla determinazione delle
mansioni di rispettiva competenza delle  infermiere  professionali  e
degli infermieri generici; 
 
  Su proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato  per  l'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
Segretario di stato per l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di
indole amministrativa organizzativa e disciplinare,  nell'ambito  del
reparto ospedaliero cui sono adibite: 
 
  a)  esecuzione  delle  norme  e  delle  disposizioni  che  regolano
l'andamento dei servizi di assistenza del  reparto  o  della  sezione
affidata all'infermiera, con responsabilita', del proprio servizio  e
di quello delle persone poste alle dipendenze dell'infermiera; 
 
b) tenuta delle schede cliniche e del libro  di  guardia  riflettente
gli infermi; 
c) richieste per gli interventi d'urgenza dei sanitari; 
d) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto; 
e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per  le  richieste
   dei medicinali, ordinari e di urgenza, da  sottoporre  alla  firma
   dei sanitari; 
f) ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali  di  uso
comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; 
g) registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione  dei
rapporti e delle consegne; 
h) tenuta e compilazione del registri del reparto; 
i) mantenimento della disciplina degli infermi; 
l) controllo della pulizia degli ambienti  e  regolarizzazione  della
   ventilazione,  dell'illuminazione  e   dei   riscaldamento   delle
   infermerie e delle camere di degenza dei malati.