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LEGGE 25 agosto 1940, n. 1306

Aumento degli organici dei sottufficiali del Regio esercito. (040U1306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-9-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il primo comma dell'art. 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è sostituito dal seguente:

«I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei Reali carabinieri, delle Forze armate terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe libiche, sono stabiliti come appresso:


Sergenti raffermati e sergenti maggiori N. 11.793 Marescialli ordinari, marescialli capi e
marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.790