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REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1940, n. 953

Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni. (040U0953)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1940, n. 1727 (in G.U. 31/12/1940, n. 305).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-7-1940 al: 30-12-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti e successive disposizioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonché per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonché delle forniture e prestazioni per le quali lo siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.