stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 902

Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato. (040U0902)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-8-1940 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214;
Visti gli articoli 2 e 33 del R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico della polizia coloniale;
Visto l'art. 8 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, che apporta modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
Visto il R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo Agenti di P. S.;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385, concernente modifiche alle norme per il matrimonio degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quanto sancito dall'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Teruzzi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 108. - Mancini