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REGIO DECRETO 30 maggio 1940, n. 775

Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro). (040U0775)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1989)
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Testo in vigore dal: 26-7-1940
al: 16-8-1989
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito  nella
legge   21   marzo   1926,   n.   597,   riguardante    l'ordinamento
dell'Amministrazione postale telegrafica; 
 
  Visto l'art. 344 del  Codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, numero  645,  con  cui
venne fissato al 1° luglio 1936-XIV, il termine per la  pubblicazione
dei regolamenti di esecuzione del Codice stesso; 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, numero 1501,
convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2393, che prorogo'  al
1° luglio 1937-XV il termine suindicato; 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, numero 1382,
convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI,  n.  2594,  con  cui  fu
conferita al Governo del Re la facolta' di provvedere  all'emanazione
dei  regolamenti  per  l'esecuzione  del  Codice  postale   e   delle
telecomunicazioni anche separatamente per i singoli servizi ed  oltre
il termine  previsto  dall'art.  1  del  R.  decreto-legge  9  luglio
1936-XIV, n. 1501, e visto l'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge,
col quale il Governo del Re e' altresi' autorizzato a trasferire  nei
regolamenti anzidetti norme giuridiche rientranti nella facolta'  del
potere  esecutivo,  ed   emanate   nella   forma   di   legge   anche
posteriormente alla legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di provvedere con separato regolamento alla
esecuzione delle norme contenute nei titoli I e III del libro  I  del
Codice postale e delle telecomunicazioni sopra cennato; 
 
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste   e   dei
telegrafi; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli  per  gli  affari  esteri,  per
l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le  finanze  e  per
gli scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito  Regolamento,  firmato  d'ordine  Nostro,  dal
Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni,  composto  di  225
articoli con cui sono disciplinate le norme esecutive  concernenti  i
servizi a danaro.