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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940, n. 643

Adeguamento dell'imposta di registro al plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (040U0643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1940, n. 1511 (in G.U. 11/11/1940, n. 263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1940 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3272, che approvano il testo delle leggi sulle imposte di registro ed ipotecarie e successive disposizioni;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società, di beni immobili e di altri diritti immobiliari l'imposta di registro dovuta a norma delle vigenti disposizioni di legge, è commisurata con riferimento al valore venale in Comune commercio che i detti immobili e diritti avevano al 1° gennaio 1939-XVII.

Sulla differenza in più tra il detto valore e quello venale in comune commercio determinato con riferimento al giorno della trasmissione, in luogo dell'imposta di cui al comma precedente, è dovuta un'imposta speciale di registro nella misura proporzionale del 60%.

Le stesse norme si applicano alle donazioni di beni immobili, fatta eccezione per quelle fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle a contemplazione di matrimonio, qualora l'ammontare dell'imposta progressiva di registro applicata a norma del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155 e disposizioni successive, risulti inferiore all'ammontare dell'imposta di trasferimento a titolo oneroso, complessivamente dotata come imposta normale e come imposta speciale, a norma del presente articolo.

Nel caso di trasferimento di beni immobili per atto tra vivi che formarono oggetto di precedente trasferimento fra vivi con atto registrato dopo il 31 dicembre 1938, sarà assunto come valore venale di riferimento, in luogo di quello al 1° gennaio 1939, quello resosi definitivo nei riguardi della finanza in ordine al precedente trasferimento. Ove all'atto del nuovo trasferimento non siasi ancora reso definitivo il valore del precedente, l'aliquota del 60% di cui al 2° comma del presente articolo si applica provvisoriamente sulla differenza fra il valore dichiarato dalle parti nel contratto relativo al precedente trasferimento e quello accertato ai fini della nuova trasmissione.

Qualora il trasferimento abbia per oggetto fabbricati costruiti in ogni loro parte dopo il 1° gennaio 1939 deve essere assunto come valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva al momento in cui la costruzione fu compiuta.

Ove si tratti di fabbricati solo in parte costruiti dopo il 1° gennaio 1939 o che dopo tale data hanno subito adattamenti o trasformazioni nella loro parte muraria, deve essere assunto come valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva in relazione alla sua consistenza al 1° gennaio 1939, aumentato di quello ad esso conferito dai successivi adattamenti o trasformazioni o dalle successive costruzioni parziali.