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LEGGE 22 aprile 1940, n. 495

Accertamento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali. (040U0495)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-6-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Dalla data che sarà stabilita con le norme di cui al 2° capoverso del presente articolo, saranno effettuati, con disciplina uniforme e distintamente per i professionisti ed artisti, per gli industriali e i lavoratori dell'industria, per i commercianti e i lavoratori del commercio, per le aziende e i lavoratori del credito e dell'assicurazione, l'accertamento e la riscossione, a cura delle associazioni sindacali, dei contributi che le indicate categorie professionali sono tenute a corrispondere: per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione, involontaria, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la Corresponsione degli assegni familiari, per la previdenza dei dirigenti di aziende, degli impiegati, nonché di particolari categorie di lavoratori.

Allo stesso procedimento sarà uniformata la riscossione dei contributi previsti dall'art. 2 a carico degli armatori e della gente del mare.

Le norme necessarie per disciplinare i procedimenti di cui ai precedenti comma saranno emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di Concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, e, limitatamente ai contributi previsti dall'art. 2, con il Ministro per le comunicazioni, a norma degli articoli 1 e 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

L'assegnazione dei contributi riscossi, a ciascun ente spettanti, è decretata dal Ministro per le corporazioni.