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REGIO DECRETO 15 aprile 1940, n. 454

Modificazioni ai ruoli organici del personale statale dei servizi antincendi. (040U0454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 29-5-1940
al: 19-4-2006
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  l'art.  3,  3°  comma,  del  R.  decreto-legge  27  febbraio
1939-XVII, n. 333,  convertito  con  modificazioni,  nella  legge  22
maggio 1939-XVII, n. 960; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno e per la  guerra,  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tabella A annessa, al R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n.
333, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio  1939-XVII,
n. 960, e' sostituita, dalla presente: 
 
 
    

 Allegato A.

                         SERVIZI ANTINCENDI

             1. - Ruolo tecnico (ufficiali permanenti).

                              (Gruppo A).                   Numero

                                                          dei posti

  Grado 5° - Direttore degli studi, esperienze e Comandan-

             te delle scuole . . . . . . . . . . . . . . .     1

    »   6° - Ispettore superiore ed ufficiale di 1ª classe    10 (a)

    »   7° - Ufficiale di 2ª classe . . . . . . . . . . .     14

    »   8° - Ufficiale di 3ª classe . . . . . . . . . . .     27

    »   9° - Ufficiale di 4ª classe . . . . . . . . . . .     60

    »  10° - Ufficiale di 5ª classe . . . . . . . . . . .     38

                                                            ----

                                                             150

  -----------

  (a) Di cui 3 con funzioni di  ispettore  superiore.  Tali  funzioni
sono affidate a scelta dal Ministro per l'interno agli  ufficiali  di
1ª classe.

  L'incarico e' temporaneo e revocabile.

  Gli ispettori superiori si intendono gerarchicamente superiori agli
altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

          2. - Ruolo tecnico transitorio (coadiutori) (b).

                              (Gruppo B).                   Numero

                                                          dei posti

  Grado 8° - Coadiutore principale . . . . . . . . . . . .     5

    »   9° - Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . .    10

    »  10° - Coadiutore aggiunto . . . . . . . . . . . . ._

                                                          _   34

    »  11° - Vice coadiutore . . . . . . . . . . . . . . ._

                                                            ----

                                                              49

  -----------

  (b) A posti di questo ruolo mano mano che  si  rendono  disponibili
sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre  le  prime
nove eliminazioni non danno luogo ad aumenti di posti, le  successive
quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado 10°
e le rimanenti otto nel grado 9ª del ruolo tecnico di gruppo A.

                        3. - Ruolo sanitario.

                              (Gruppo A).                   Numero

                                                          dei posti

  Grado 7° - Ispettore sanitario (c) . . . . . . . . . . .     1

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  (c)  Consegue  il  grado   6°,   su   parere   del   Consiglio   di
amministrazione del Ministero dell'interno dopo  avere  compiuto  nel
grado 7° almeno cinque anni di effettivo servizio.

                  4. - Ruolo dei servizi speciali.

                              (Gruppo C).                   Numero

                                                          dei posti

  Grado 8° - Assistente principale . . . . . . . . . . . .     2

    »   9° - Primo assistente. . . . . . . . . . . . . . .     2

    »  10° - Assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . .     3

    »  11° - Assistente aggiunto . . . . . . . . . . . . .     3

    »  12° - Vice assistente . . . . . . . . . . . . . . .     6

                                                            ----

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