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LEGGE 9 maggio 1940, n. 370

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (040U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-5-1940
al: 21-12-1955
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente  e'  riservato
ai prescelti ed ha luogo ad anzianita' per le promozioni ai gradi  di
tenente, di  capitano,  di  maggiore,  di  tenente  colonnello  e  di
colonnello ed a scelta per le promozioni  ai  gradi  di  generale  di
brigata o maggiore generale,  di  generale  di  divisione  o  tenente
generale, di generale di corpo d'armata. 
 
  L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo  gli  ufficiali
secondo l'ordine  in  cui  sono  iscritti  nel  rispettivo  ruolo  di
anzianita'. 
 
  L'avanzamento a  scelta  ha  luogo  previa  graduatoria  di  merito
formata in base alle norme  stabilite  nella  presente  legge  e  nel
regolamento.