stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 marzo 1940, n. 364

Disposizioni sulla pesca. (040U0364)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-5-1940 al: 14-9-1954
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti le distanze della costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme potesse far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati, i comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, potranno, con loro ordinanza, disporre tali deroglie o nuove norme temporanee.

L'ordinanza sarà emessa dietro preventiva autorizzazione del Commissariato generale per la pesca, il quale la concederà o meno sentite le Associazioni sindacali di categoria.

I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unità nei riguardi della applicabilità delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

Per le infrazioni alle predette ordinanze, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000.