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LEGGE 23 marzo 1940, n. 283

Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di società e sulla liquidazione di società immobiliari. (040U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-5-1940 al: 14-3-1949
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Art. 1



Nei contratti scritti di appalto a carattere continuativo se la durata eccede i tre anni ed i prezzi e corrispettivi fissi pattuiti ad anno superino l'importo di L. 300.000, il pagamento della imposta principale di registro può essere eseguito a rate, di cui la prima all'atto della registrazione e le altre non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale successivo.

Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue ed incorre nella sopratassa di tardivo pagamento di cui all'art. 103 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dal R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, sul solo ammontare delle rate tuttora dovute.

Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorché il contratto non sia integralmente eseguito.