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LEGGE 2 gennaio 1940, n. 1

Colonizzazione del latifondo siciliano (040U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-2-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I proprietari di terreni  nelle  zone  della  Sicilia  ad  economia
latifondistica, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica,
hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione dei propri fondi con  la
creazione di unita  poderali  e  la  stabilizzazione  delle  famiglie
coloniche sul fondo, conformemente alle  prescrizioni  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e  nei  termini  stabiliti
dal Ministero stesso. 
 
  Essi debbono altresi' instaurare nelle  loro  aziende  un'adeguata,
direzione tecnica e adottare quei nuovi rapporti  stabili  di  lavoro
che giovino a promuovere  il  miglioramento  dei  fondi,  assicurando
l'equo compenso al coltivatore miglioratario. 
 
  Alla  delimitazione  del   territorio   soggetto   all'obbligo   di
colonizzazione  provvede,  con   suo   decreto,   il   Ministro   per
l'agricoltura e per le foreste.