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LEGGE 4 dicembre 1939, n. 2107

Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia. (039U2107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-2-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Art. 5. - L'opera di colonizzazione affidata all'Ente ai sensi del precedente art. 1 si svolge:

a) nella regione dell'Uogherà, che a tal fine viene cosi delimitata: a nord dalle regioni più elevate delle pendici occidentali e meridionali del Semien, ad est dal confine con la regione del Belesà, ad ovest dalle pendici occidentali del vallone di Berà, a sud dalla piana di Cressoiè (Vice Residenza di Amba Gheorghis).

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali;

b) in altre regioni dell'Africa Orientale Italiana ove potranno essere date in concessione all'Ente terre da colonizzare.
In queste regioni l'Ente non ha il diritto di prelazione stabilito per la regione dell'Uogherà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Teruzzi - Muti - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi