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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1939, n. 1939

Autorizzazione all'«Unione italiana di riassicurazione» ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea. (039U1939)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 1940, n. 725 (in G.U. 05/07/1940, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-1-1940
al: 4-7-1940
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuta  la  necessita',  per  causa  di  guerra,  di  provvedere,
nell'interesse dei traffici, alla  copertura  dei  rischi  di  guerra
della navigazione marittima ed aerea; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per  l'aeronautica,
di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per
le comunicazioni, per le  corporazioni,  per  gli  scambi  e  per  le
valute, e per l'Africa Italiana; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'«Unione italiana di riassicurazione» e' autorizzata ad  assumere,
per conto e nell'interesse dello Stato, la copertura  dei  rischi  di
guerra della navigazione marittima ed aerea, ivi comprese le soste  e
giacenze secondo le disposizioni degli articoli seguenti.