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REGIO DECRETO 23 novembre 1939, n. 1898

Regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali. (039U1898)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1940. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1948)
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Testo in vigore dal: 1-1-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato  ed  il  regolamento  per  la  sua  applicazione
approvato  col  R.  decreto  23  maggio  1924,  n.  827;  nonche'  le
successive modifiche e particolarmente la legge 9 dicembre  1928,  n.
2783, e le norme per la sua  attuazione  approvate  col  decreto  del
Ministro per le finanze 3 giugno 1929; 
  Visto il R.  decreto  20  giugno  1895,  n.  431,  che  approva  il
regolamento per il servizio delle  Direzioni  dei  lavori  e  per  la
contabilita' del materiale nei Regi arsenali e Cantieri marittimi; 
  Visto il decreto 25 maggio 1899, n. 190,  sul  riscontro  effettivo
dei magazzini della Regia marina; 
  Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, che modifico'  l'ordinamento
amministrativo  e  contabile  della  Regia  marina,  ed  il   decreto
legislativo 8 agosto 1920, n. 1127, che l'ha modificata; 
  Viste il decreto Luogotenenziale  20  giugno  1915,  n.  1025,  che
approva il regolamento per la concessione  dei  bacini  per  carenare
della Regia marina ed i Regi decreti 15 novembre 1923, n. 2582, e  17
novembre 1932, n. 2035, che lo modificarono; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6  febbraio  1919,  n.  247,
convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 999, sull'ordinamento degli
Uffici tecnici della Regia marina; 
  Visto il R. decreto 20 luglio 1922, n. 1213, sulle contabilita' dei
magazzini della Regia marina; 
  Visto il R. decreto 8 marzo 1923,  n.  710,  che  rende  definitive
alcune disposizioni semplificatrici emanate durante la guerra; 
  Visto il R. decreto 19 luglio  1924,  n.  1301,  sul  funzionamento
delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi; 
  Visti il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo
unico delle disposizioni legislative  sullo  stato  giuridico  e  sul
trattamento economico dei salariati dello Stato ed il R.  decreto  31
dicembre 1924, n.  2262,  che  approva  il  regolamento  per  la  sua
esecuzione, nonche' le successive modifiche; 
  Visti il R. decreto 27  maggio  1926,  n.  1166,  che  approvo'  il
regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni  dei  lavori  dei
Regi arsenali, Cantieri e Basi navali ed  i  Regi  decreti  4  aprile
1935, n. 592, e 3 giugno 1938, n. 839, che lo hanno modificato. 
  Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia
marina e sue successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, che approva  il  testo
unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione  e
la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari; 
  Visti il R. decreto 16 giugno 1932, n.  840,  sull'ordinamento  dei
servizi periferici territoriali della Regia marina e  sue  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Udito il parere del Consiglio superiore di marina; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'annesso regolamento per i  servizi  degli  Arsenali,
delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di  lavoro  della  Regia
marina e per l'amministrazione e la contabilita'  dei  lavori  e  del
materiale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina. 
  Esso  determina  anche  i  servizi   in   economia   degli   stessi
Stabilimenti di lavoro agli effetti dell'art.  8  della  legge  sulla
contabilita' generale dello Stato.