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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1814

Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. (039U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-12-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e
segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalita' giuridica
con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la legge 20 giugno
1929, n.1045, e' posto sotto l'alta vigilanza  del  Ministro  per  la
grazia e giustizia,  il  quale  puo'  adottare  i  provvedimenti  che
riterra'  opportuni   allo   scopo   di   assicurarne   il   regolare
funzionamento.