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REGIO DECRETO 22 luglio 1939, n. 1530

Modificazioni allo statuto ed alla tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Prato. (039U1530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-11-1939 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2190, concernente la trasformazione del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato in Regio istituto tecnico industriale;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 324, che modifica lo statuto e la tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Prato;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV. n. 762, che approva i programmi e gli orari d'insegnamento nei Regi istituti e scuole l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente fra l'altro, l'istituzione di un corso di istituto tecnico inferiore presso il Regio istituto tecnico industriale di Prato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, il Regio istituto tecnico industriale di Prato è costituito da:

1° un corso inferiore quadriennale;

2° un corso preparatorio annuale;

3° un corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) chimici coloristi;
b) tessili;
c) chimici tintori.