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LEGGE 1 giugno 1939, n. 1012

Modificazioni al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (039U1012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-8-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del R. decreto 17 agosto
1935-XIII;  n,  1765,  contenente  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle   malattie
professionali, sono modificati come segue: 
 
  I. - Art. 1 - Al  numero  5,  alle  parole:  «comprese  le  aziende
telefoniche  e  radiotelegrafiche  »  sono  sostituite  le  seguenti:
«comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche». 
 
  Al numero 17 sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «eccettuato  il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
 
  II. Art. 6. I primi due commi sono sostituiti dal seguente: 
 
  «Sono considerati datori di lavoro: 
 
  1° gli imprenditori che  nell'esercizio  delle  attivita'  previste
dall'art. 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III; 
 
  2° gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati
per conto dello Stato, di provincie,  di  comuni,  o  di  altri  enti
pubblici; 
 
  3° lo Stato, le provincie, i comuni,  e  gli  altri  enti  pubblici
quando esercitino direttamente  le  attivita'  previste  nell'art.  1
mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile,  aventi
i requisiti indicati nel titolo III». 
 
  III. - Art. 21. - Al numero 3 e' sostituito il  seguente:  «3°  una
rendita ai superstiti ed un  assegno  una  volta  tanto  in  caso  di
morte». 
 
  IV. Art. 24. - a)  Nel  comma  2°  alle  parole:  «una  rendita  di
inabilita' nella misura annua di meta' del salario » sono  sostituite
le seguenti; « una rendita di inabilita' nella misura annua,  di  due
terzi del salario». 
 
  b) Al comma 3° e' sostituito il seguente:  «  Se  l'infortunato  ha
moglie e figli, o solo figli purche' aventi i  requisiti  di  cui  ai
n.n. 1 e 2 dell'art. 27, la rendita, e' aumentata di un decimo quando
le persone predette siano almeno tre, e di due  decimi  quando  siano
piu' di tre. Tali quote integrative  saranno  corrisposte  anche  nel
caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna;  a  tale  effetto,
per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le  condizioni  di
cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 27». 
 
  c) Al comma 4° e' sostituito il seguente: 
 
  «Le quote integrative della rendita  seguono  le  variazioni  della
rendita base e continuano ad essere corrisposte finche' perdurino  le
condizioni di numero e le altre  previste  nel  comma  precedente,  e
cessano in ogni caso con la soppressione della rendita base». 
 
  V. - Art. 27. - a) Al numero 2 e' sostituito il seguente: 
 
  «2) il venti per cento  a  ciascun  figlio  legittimo  o  naturale,
riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del quindicesimo
anno di eta', e al venticinque per cento se si tratti  di  orfano  di
ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili  al  lavoro  la
rendita e' corrisposta al figlio inabile finche' dura la inabilita'». 
 
  b) Dopo il numero 3 e' aggiunto il seguente numero: 
 
  «4) in mancanza dei superstiti di cui ai un. 1 e  2  il  venti  per
cento  a  ciascuno  dei  fratelli  o  sorelle   se   conviventi   con
l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti pei
figli». 
 
  c) Il capoverso del numero 2 e' collocato dopo  il  predetto  nuovo
numero 4 e cosi' modificato: 
 
  «In caso di coesistenza di superstiti la  rendita  complessiva  non
puo' superare i due terzi del salario. Qualora superi  questo  limite
le singole rendite sono proporzionalmente  ridotte  in  modo  da  non
superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate  entro
tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti». 
 
  d) Allo stesso art. 27 sono aggiunti i seguenti commi: 
 
  «Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto  un
assegno alla vedova o al vedovo  ancorche'  abile  al  lavoro,  fermo
peraltro il disposto del 3° comma del  n.  1  o,  in  mancanza,  agli
orfani, o, in  mancanza  di  questi,  agli  ascendenti.  Qualora  non
esistano  superstiti  a  termini  del  presente  articolo,  l'assegno
suddetto potra' essere corrisposto ad altre  persone  della  famiglia
del defunto,  secondo  le  norme  e  alle  condizioni  stabilite  nel
regolamento.  L'assegno  e'  di  lire  millecinquecento  in  caso  di
sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli  anni  quindici  o
inabili al lavoro, di lire  duemila  in  caso  di  sopravvivenza  del
coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al  lavoro  o  di
soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili,  minori
di quindici anni o inabili al lavoro e  di  lire  mille  negli  altri
casi. 
 
  «Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca  marittima
l'assegno e' pari ad una mensilita' di stipendio  con  un  minimo  di
lire millecinquecento in caso  di  sopravvivenza  del  coniuge  senza
figli minori degli anni quindici e inabili al lavoro, di lire duemila
in caso di sopravvivenza del coniuge con  figli  minori  di  quindici
anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di  quindici  anni  o
inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi». 
 
  VI. - Art. 39. - a) Il comma, 3° e' sostituito dal seguente: 
 
  «In ogni caso il salario annuo e' computato da un  minimo  di  lire
duemila fino ad un massimo di lire ottomila, e, per i  componenti  lo
stato maggiore della navigazione marittime e della  pesca  marittima,
fino ad un massimo di lire quindicimila per i comandanti e per i capi
macchinisti, di lire dodicimila per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e di lire diecimila, per gli altri ufficiali». 
 
  b) Il 6° comma e' soppresso. 
 
  VII. . Art. 40. - Alla fine del 1° comma sono soppresse  le  parole
«e del sesto». 
 
  VIII. - All'art. 61 e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Nei limiti delle disponibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi
tecnici  della  speciale  gestione  possono   essere   ammessi   alla
rieducazione professionale ed anche alle cure chirurgiche  e  mediche
dirette al massimo possibile ricupero  di  capacita'  lavorativa,  in
quanto ad esse non sia gia' tenuto l'Istituto assicuratore ai termini
del presente decreto, anche invalidi con riduzione di  attitudine  al
lavoro inferiore ai quattro quinti».