stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 giugno 1939, n. 915

Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (039U0915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1939 al: 5-8-1943
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Per le nomine e le promozioni ai gradi:

5° e superiori del gruppo A;

6° del gruppo B;

10° e superiori del gruppo C;

da conferirsi a scelta, per merito comparativo, per anzianità ai meritevoli, o per esame di concorso al personale maschile dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre per le promozioni e passaggi di qualifica da conferirsi per merito comparativo, per anzianità ai meritevoli per esame di concorso ai gradi inferiori dei gruppi suddetti, od a tutte le altre qualifiche dei quadri di classificazione del personale ferroviario, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi:

a) del personale maschile che abbia già, compiuto il 30° anno di età se appartenente ai gruppi A. e B, o ad altre categorie per le quali l'assunzione è condizionata al possesso di uno dei titoli di studio previsti dai comma b) e d) dell'art. 28 del regolamento per il personale ferroviario;

b) del personale maschile che abbia già, compiuto il 26° anno di età se appartenente a tutte le altre rimanenti categorie, e degli agenti - di qualunque età - assunti direttamente al grado 11° dei quadri di classificazione del personale delle stazioni e della linea per la promozione ai gradi 10° e superiori dei quadri stessi.