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REGIO DECRETO 4 aprile 1939, n. 721

Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni. (039U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1956)
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Testo in vigore dal: 13-6-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella
legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione  e  il  funzionamento
dei tribunali per i minorenni; 
  Visto il R. decreto-legge 15 novembre  1938,  n.  1802,  contenente
modificazioni alla legge 27 maggio 1935, n. 835; 
  Visti gli articoli 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e  83  del
citato R. decreto-legge 20 luglio 1934; 
  Sentito il Consiglio di stato; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
  E' approvato l'unito  regolamento  per  le  Case  di  rieducazione,
visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia  e  da
quello per le finanze. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 4 aprile 1939-XVII 
                        VITTORIO EMANUELE III 
                                          MUSSOLINI- SOLMI - DI REVEL 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 11 maggio 1939-XVII 
  Atti del Governo, registro 409, foglio 46. - MANCINI