stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 aprile 1939, n. 684

Norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949, sulla disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività. (039U0684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1950)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-5-1939 al: 31-5-1950
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949;
Visto il testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e il relativo regolamento;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono considerate attività soggette alla licenza prevista dal R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949, quelle rivolte all'esercizio della propaganda diretta, presso enti o privati, al fine di ottenere l'acquisto di determinate pubblicazioni od altri oggetti, l'abbonamento a riviste, periodici e simili, ovvero l'impegno di inserzioni pubblicitarie.

Ricadono sotto il disposto del presente articolo gli impiegati, gli agenti, i rappresentanti, i collocatori di case editrici, ditte ed enti di qualsiasi natura, nonché i redattori viaggianti, gli ispettori fissi e i corrispondenti di quotidiani o riviste, in quanto svolgano, anche saltuariamente attività collocatrice nei sensi indicati nel comma precedente.