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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939, n. 335

Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (039U0335)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1939
al: 4-8-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre  1923-II,  n.  2395,  e  successive
modificazioni,  sull'ordinamento  gerarchico  delle   Amministrazioni
dello Stato; 
 
  Visto  il  R.  decreto  30  dicembre  1923-II,  n.  2960,   recante
disposizioni sullo  stato  giuridico  degli  impiegati  civili  delle
Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni; 
 
  Ritenuta   l'assoluta   necessita'   ed   urgenza   di    apportare
modificazioni ed aggiunte alle norme per la valutazione  dello  stato
civile, ai  fini  delle  nomine  e  delle  promozioni  del  personale
dipendente   dalle   Amministrazioni   pubbliche   dettate   dal   R.
decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e  del
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  le  nomine  e  le  promozioni   nei   ruoli   organici   delle
Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del gruppo A; 9°
e superiori del gruppo B; 11° e superiori del gruppo C  al  grado  di
commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del  personale
subalterno,  costituisce  requisito  indispensabile   lo   stato   di
coniugato o di vedovo. 
 
  Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati nel
precedente comma, lo stato  di  coniugato  o  di  vedovo  costituisce
requisito indispensabile nei riguardi del personale dei gruppi A e  B
che abbia gia' compiuto il 30° anno di eta' e del personale di gruppo
C e subalterno che abbia gia' compiuto il 26°.