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REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939, n. 302

Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi. (039U0302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 21 giugno 1928-VI, n.  1580,  recante  provvedimenti
per la costruzione dei campi sportivi; 
 
  Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV che conferisce al  DUCE  la
facolta' di firmare gli atti di competenza del Ministro per i  lavori
pubblici; 
 
  Ritenuta l'urgente ed assoluta necessita' di meglio disciplinare  e
coordinare le costruzioni sportive; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e
Ministro per  l'interno,  di  concerto  col  Segretario  del  Partito
Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi  Ministri  per
le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici  e  per
la cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal  30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la  proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002
al 30 giugno 2003. 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo  dal  1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.