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REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939, n. 298

Modificazione all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i requisiti per la nomina ad amministratore di enti locali. (039U0298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1939 al: 5-8-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la norma di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, con cui viene prescritto, come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, lo stato di coniugato o di vedovo con prole;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'articolo unico del decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, sono soppresse le parole «ed i vedovi senza prole».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di Osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 108. - Mancini