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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938, n. 1975

Modificazioni al vigente regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società. (038U1975)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, contenente norme in materia di tassa di negoziazione e disposizioni successive;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di una nuova disciplina del tributo di negoziazione ai fini di una imposizione più adeguata all'effettivo valore di scambio dei titoli che vi sono soggetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni, e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, anche quando la negoziazione non possa operarsi colla semplice tradizione o sia comunque assoggettata a vincoli, ovvero i titoli siano emessi a nome di società non ancora costituite, è dovuta una imposta annuale nella misura stabilita dall'annessa tariffa generale (allegato A) .

Alla stessa imposta sono soggette le quote o carature, comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio, quando siano cedibili con effetto verso la società.

La imposta sulla negoziazione dei titoli è dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.