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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938, n. 1923

Costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche. (038U1923)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici la costituzione di un fondo destinato ad assicurare una indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici un fondo per corrispondere ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche, comprese quelle principali, l'indennità di licenziamento prevista dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, con i limiti, modalità e condizioni stabiliti negli articoli seguenti.

Con lo stesso fondo si provvederà a corrispondere apposita indennità ai gerenti delle ricevitorie allorché cessino da tale occupazione e non abbiano nelle ricevitorie o nell'Amministrazione alcuno degli incarichi di cui al comma 9 del successivo art. 3.

La partecipazione al fondo è obbligatoria, per tutti i titolari ed i gerenti degli uffici suddetti.