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REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938, n. 1847

Finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera nazionale per i combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno. (038U1847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-12-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti e il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni della predetta Opera combattenti, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente, in relazione ai nuovi compiti affidati all'Opera combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno, che l'Ente provveda alle disponibilità occorrenti per l'attività bonificatrice e per la esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria;
Ritenute altresì la necessità e l'urgenza di intensificare lo sviluppo delle opere pubbliche della bonifica di Littoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti, per lo svolgimento dell'attività di bonifica e di trasformazione fondiaria nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno, un finanziamento provvisorio sino ad un complessivo importo di L. 500.000.000 ripartito in tre anni, in ragione di L. 200.000.000 nel primo anno e di 150.000.000 in ciascuno dei due anni successivi, ad un interesse pari al saggio ufficiale dello sconto, aumentato del 0,50% in ragione di anno e pagabile quadrimestre per quadrimestre.

I prelevamenti sulle quote di finanziamento provvisorio predette saranno consentiti dal Consorzio a richiesta dell'Opera nazionale combattenti a seconda delle necessità di cassa e con decorrenza degli interessi dalla data di prelevamento.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ha facoltà di chiedere il rimborso delle tre rate di finanziamento provvisorio allo scadere per ognuna dell'anno dalla corresponsione del rispettivo importo. In tal caso il Ministro per le finanze designerà con proprio decreto uno o più Istituti, che potranno eventualmente essere quelli stessi che concederanno il mutuo definitivo di cui all'ultimo comma del successivo art. 3, per il rilievo dell'operazione mediante apertura, a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, di un conto corrente alle stesse condizioni di saggio previste dal primo comma del presente articolo con la conseguente restituzione al Consorzio delle somme erogate. Ove non fosse possibile ottenere da tali istituti le medesime condizioni di saggio, l'eventuale maggiore onere sarà a carico dello Stato.

Per la gestione di cui ai precedenti comma saranno istituiti nel bilancio dell'Opera appositi capitoli.