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REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1938, n. 1825

Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia. (038U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-12-1938 al: 28-2-1949
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'intento di assicurare il normale funzionamento dell'Opera pia nazionale di assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, di stabilire il contributo dei sanitari stessi in misura adeguata alle necessità dell'Ente, di ragguagliare detto contributo all'ammontare degli assegni percepiti dai sanitari sui bilanci delle pubbliche Amministrazioni da cui dipendono, e di modificarne il sistema di riscossione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo dei Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dal 1° gennaio 1938 il contributo annuo obbligatorio stabilito dal R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, a favore dell'Opera pia nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, è stabilito nella misura di una lira per ogni cento lire degli assegni ordinari, al netto delle quote a favore degli Istituti di previdenza o Monte pensioni, sotto qualsiasi titolo e denominazione, percepiti dai sanitari a carico dei bilanci delle pubbliche Amministrazioni alla cui dipendenza prestano servizio.

Per i sanitari, liberi esercenti, iscritti volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo è stabilito nella misura di lire cento per ciascun anno.