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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938, n. 1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana. (038U1779)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 98 (in G.U. 07/02/1939, n.31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-12-1938
al: 8-2-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO n PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme  giuridiche
sull'istruzione  elementare  approvato  con  R.  decreto  5  febbraio
1928-VI, n. 877, e successive modificazioni; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella  Scuola  italiana  e  di
coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e
Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato  per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, frequentate  da  alunni  italiani,  non  possono
essere ammesse  persone  di  razza  ebraica,  anche  se  siano  state
comprese  in  graduatorie  di  concorsi  anteriormente  al   presente
decreto;   ne'    possono    essere    ammesse    al    conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza. 
 
  Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati  quelli  relativi
agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani,
e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.