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REGIO DECRETO 24 luglio 1938, n. 1742

Modificazioni agli statuti e tabelle organiche di n. 22 Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale. (038U1742)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-12-1938
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONIE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la  legge  15  giugno  1931-IX,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica; 
 
  Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sull'istruzione secondaria
di avviamento professionale; 
 
  Visti  gli  statuti  delle  Regie  scuole  tecniche   a   indirizzo
industriale  di  Arezzo,  Atri,  Aversa,  Campobasso,  Castrovillari,
Chiavari, Colle Val d'Elsa, Domodossola,  Foiano  della  Gardone  Val
Trompia, Giulianova, Lucca, Melfi, Mondovi', Piacenza,  Pola,  Reggio
Emilia, Salerno, San Giovanni a Teduccio, Siena, Valdagno,  approvati
con Regi decreti 28 settembre 1933-XI, rispettivamente  numeri  2006,
2009, 2011, 2019, 2020, 2023, 2025, 2031,  2035,  2038,  2040,  2045,
2050, 2053, 2058, 2062, 2065, 2067, 2068, 2072, 2080,  e  lo  statuto
della Regia scuola  tecnica  a  indirizzo  industriale  di  Pontedera
approvato con R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2203; 
 
  Visti i Regi decreti 24  ottobre  1935-XIII,  n.  2062,  13  giugno
1935-XIII, n. 1422, e 25 giugno 1936-XIV,  n.  1475,  che  modificano
rispettivamente gli statuti delle sopraindicate Regie scuole tecniche
a indirizzo industriale di Avena, Campobasso e  Chiavari  ed  i  Regi
decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2332, e 27 gennaio 1936-XIV, n. 316,
che modificano lo statuto  della  predetta  Regia  scuola  tecnica  a
indirizzo industriale di Lucca; 
 
  Visti gli orari e i programmi di insegnamento per le  Scuole  medie
d'istruzione classica, scientifica, magistrale  e  tecnica  approvati
con R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le specializzazioni ed i corsi annuali di specializzazione previsti
nell'art. 2  dei  vigenti  statuti  delle  Regie  scuole  tecniche  a
indirizzo industriale di Campobasso, Lucca, Pontedera,  Salerno,  San
Giovanni a Teduccio e Valdagno sono sostituiti dalle specializzazioni
e corsi annuali di specializzazione indicati nella tabella A allegata
al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro per
l'educazione nazionale.