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REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938, n. 1722

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la Mostra triennale delle Terre Italiane d'Oltremare e relative norme di esecuzione. (038U1722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 gennaio 1939, n. 430 (in G.U. 13/03/1939, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-12-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1937-IV, n. 1756, col quale è stato istituito l'Ente autonomo per la Mostra triennale delle Terre italiane d'Oltremare;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere possibile il servizio delle opere occorrenti per realizzare la Mostra e di provvedere, nello stesso tempo, alla possibilità di espansione e di sviluppo della Mostra stessa;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Mostra triennale delle Terre italiane d'Oltremare, giusta il piano di massima 10 gennaio 1938, a firma Vincenzo Tecchio, che, munito del visto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.
I singoli piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze e per l'educazione nazionale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e di quello delle Antichità e Belle arti e previa osservanza degli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le opere predette potranno essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'art. 39 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.