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REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1938, n. 1517

Nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (038U1517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 456 (in G.U. 17/03/1939, n.65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-10-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927-V, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928-VI, n. 630, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3229;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-VIII, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 504;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1478;
Visto il decreto del Capo del Governo 29 agosto 1931-IX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 19 dicembre 1931-X, n. 292;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2480;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla unificazione delle disposizioni concernenti le attività, della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia e di dare un assetto organico al relativo ente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con i Ministri per le finanzè per l'educazione nazionale, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito un Ente autonomo denominato «La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte».

Esso ha sede in Venezia ed ha personalità giuridica.

Tutte le manifestazioni indette dalla «Biennale» a norma del presente decreto sono autorizzate in linea permanente e non si applicano ad esse le disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607.