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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1938, n. 1368

Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (038U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1939, n. 216 (in G.U. 21/02/1939, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1938 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del C.R.E.M.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del C.R.E.M. con quelli del Regio esercito è la seguente:




REGIA MARINA REGIO ESERCITO

Militari del C.R.E.M.

Comune di 2ª e 1ª classe Soldato ed appuntato
Sottocapo Caporalmaggiore


Sottufficiali

Sergente Sergente
Secondo capo Sergente maggiore
Capo di 3ª classe Maresciallo
Capo di 2ª classe Maresciallo capo
Capo di 1ª classe Maresciallo maggiore.




I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni.

Per ciascuna categoria e specialità la composizione gerarchica è stabilita dal Ministro per la marina, con suo decreto, in relazione alle esigenze dei vari servizi.