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REGIO DECRETO 16 giugno 1938, n. 1275

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio. (038U1275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/1956)
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Testo in vigore dal:  1-4-1937 al: 13-1-1956
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;
Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;
Visto l'art. 48, n. 2, del citato R. decreto 17 agosto 1935 XIII, n. 1765;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro di cui ai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo e fra questi ultimi quelli assunti con contratto a termine, gli agenti con obbligazione personale, come pure i fattorini, gli agenti rurali (collettori e portalettere) gli operai e quelli assunti anche provvisoriamente per lavori li fatica.

È compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio continuativo di Milizia postelegrafica, in quanto disimpegni il servizio stesso nell'interesse dell'Amministrazione.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria per gli ispettori ed i capilinea limitatamente al rischio ferroviario, marittimo e lacuale, quando viaggiano sugli ambulanti e natanti.

È infine escluso dall'assicurazione il personale addetto agli uffici amministrativi e contabili quali che siano le mansioni da esso disimpegnate.