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REGIO DECRETO 16 giugno 1938, n. 1275

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio. (038U1275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/1956)
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Testo in vigore dal: 14-1-1956
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333; 
 
  Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765; 
 
  Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV,  n.  1217,  convertito
nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159; 
 
  Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276; 
 
  Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 25  gennaio  1937-XV,
n. 200; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito  nella
legge 24 maggio 1926, n. 898; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto l'art. 48, n. 2, del citato R. decreto 17 agosto  1935  XIII,
n. 1765; 
 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  di  amministrazione  per  le
poste ed i telegrafi; 
 
  Sentito il Comitato  consultivo  per  le  assicurazioni  sociali  e
private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia,  per
le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Sono  compresi  nell'assicurazione  obbligatori  a   contro   gli
infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765,
e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive  modificazioni,  in  quanto
addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali  e
delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo  e  non  di
ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli
agenti con obbligazione personale  anche  provvisoria,  come  pure  i
fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di  agenzia,
i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri. 
 
  E'  compreso  nell'assicurazione   anche   il   personale   postale
telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o  in  servizio
armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi
per disposizione dell'Amministrazione. 
 
  L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente
ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad  esso  affidato,
sia presente o prenda materialmente  parte  ai  lavori  attinenti  ai
servizi  esecutivi  postali  e  delle  telecomunicazioni  e  venga  a
trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo,  oppure
quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli,  usi  -  mezzi  di
trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto,  in  mancanza
di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione. 
 
  E' escluso dall'assicurazione  obbligatoria  il  personale  che  ai
momento dell'infortunio  e'  addetto  agli  uffici  amministrativi  e
contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate)).